La denuncia di nascita del puledro come, quando, dove avviene
Avvocato/Layer Michela Masoero – Horses & Law
Quando nasce un puledro l’allevatore/proprietario è tenuto, in base alla normativa sull’Anagrafe Equina e per quanto previsto dalle normative di ogni Studbook, a seguito del Regolamento Europeo EU 2015/262, a comunicare la nascita entro il termine stabilito e all’identificazione dell’equide cui consegue l’emissione del documento di identificazione e la registrazione in Banca Dati.
In Italia, il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf) ha emesso la circolare secondo cui dal 1 gennaio 2024 le denunce di nascita e i passaggi di proprietà ‘dovranno essere inseriti direttamente dagli utenti, esclusivamente mediante l’utilizzo della procedura on line’. La stessa circolare contiene anche alcune precisazioni sulle denunce di nascita ‘Sella’, comproprietà e affitti.
Per il momento, però, non possono essere inserite on line le denunce di nascita relative a puledri nati da embryo-transfer ad eccezione dei casi in cui la donatrice è di proprietà del denunciante. Negli altri casi, le denunce dovranno essere inviate mediante PEC alla casella indicata dalla circolare.
La normativa ‘madre’ risiede nel Regolamento UE 2015/262, dove ritroviamo le direttive prioritarie:
- Domande di documenti di identificazione degli equidi nati nell’Unione
Il proprietario/allevatore deve presentare una domanda per ottenere i documenti di identificazione degli equidi nati nell’Unione all’organismo competente dello Stato membro in cui è situata l’azienda dove risiedono gli equidi.
Per gli ‘equidi registrati’ che siano idonei ad essere iscritti in un libro genealogico, nonché per i cavalli e i pony registrati presso un’associazione od organizzazione internazionale che gestisce cavalli per competizioni, a norma dell’articolo 1 della decisione 96/78/CE, il proprietario/allevatore può presentare la domanda per ottenere il documento di identificazione all’organismo competente, anche se ha sede in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui si trova il cavallo/pony. Esempio: puledro nato in Italia, ma idoneo ad essere iscritto nello Studbook B.W.P. (Belgian Warmblood) l’allevatore può richiedere l’emissione del documento del cavallo allo Studbook belga. Il cavallo, seppur nato in Italia, resterà BWP.
Termine per l’identificazione degli equidi nati nell’Unione
Il documento di identificazione del cavallo/pony è rilasciato ‘entro 12 mesi dalla data di nascita e, in ogni caso, prima che gli equidi lascino definitivamente l’azienda di nascita’ (tranne qualora lo spostamento avvenga come puledri sotto la madre). Gli Stati Membri possono decidere di limitare a sei mesi o all’anno di nascita il periodo massimo consentito per l’identificazione degli equidi.
Verifica dei documenti di identificazione unici rilasciati per gli equidi
Prima di rilasciare un documento di identificazione, l’organismo emittente deve:
verificare che tale documento di identificazione non sia già stato rilasciato per l’equide in questione;
prevenire il rilascio fraudolento di più documenti di identificazione per uno stesso equide.
Per il rilascio del documento, il cavallo essere deve identificato, ciò significa che gli verrà assegnato il numero di identificazione a vita – UELN – e che gli dovrà essere impiantato il microchip (trasponder)
(In alcuni casi sono previsti segni di identificazione diversi dal microchip).
Italia – Decreto 30 settembre 2021
Ministero della Salute
La denuncia di nascita deve essere effettuata entro 60 giorni dall’evento, cui segue l’identificazione del cavallo e la registrazione in BDN.
La denuncia di nascita costituisce domanda di identificazione dell’equide.
Nella dichiarazione l’allevatore/proprietario deve dichiarare anche la DESTINAZIONE FINALE (DPA Destinazione per l’alimentazione umana oppure NODPA). Ciò significa che al termine della sua vita il soggetto potrà essere avviato al consumo umano (dpa) o non al consumo umano (nodpa).
La destinazione DPA può essere modificata nel corso della vita del cavallo in NODPA. Non è ammesso il contrario.
I cavalli devono essere identificati nel luogo di nascita:
• entro dodici mesi dalla nascita se trattasi di equini registrati;
• entro sei mesi dalla nascita se trattasi di equini non registrati.
Il microchip
L’identificazione degli equini è effettuata tramite l’impianto di un microchip ad opera di un medico veterinario. L’impianto del microchip deve essere praticato per via parenterale e in condizioni asettiche sul lato sinistro a metà del collo con modalità tali da non compromettere il benessere dell’animale.Dopo l’impianto del microchip, il medico veterinario completa la registrazione dell’equino nella BDN inserendo il codice del microchip e tutte le informazioni richieste dal sistema ai fini della generazione del documento unico di identificazione a vita.
A ciascun equino, al momento della prima identificazione e registrazione in BDN, viene attribuito il codice unico – UELN – cioè un codice alfanumerico di 15 caratteri che identifica l’equino, compatibile con il sistema di codifica dell’UELN, comprendente:
tre caratteri per il codice numerico ISO 3166 del paese (380 per l’Italia);
tre caratteri alfanumerici per la base dati;
un numero di identificazione individuale a nove cifre attribuito all’equino.
L’assegnazione del codice unico avviene automaticamente a completamento della procedura di registrazione in BDN.
Banca dati
All’atto del rilascio del documento di identificazione, l’organismo emittente registra nella sua banca dati tutte le informazioni relative all’equide. L’organismo che emette il documento di identificazione deve conservare tutte le informazioni nella propria banca dati per almeno 35 anni o per almeno due anni a decorrere dalla data di comunicazione della morte dell’equide.
Istituzione di una banca dati centrale
Gli Stati membri devono istituire una banca dati centrale ai fini del presente regolamento.
In Italia era precedentemente presente la Banca Dati Equidi, quando il Decreto del Ministero della Salute del 30 settembre 2021 ‘Gestione e funzionamento dell’anagrafe degli equidi’ ha definito le procedure per la gestione dell’anagrafe degli equidi, intesa come sistema di identificazione e registrazione, di seguito denominato ‘sistema I&R’, degli equidi.